Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Personale Assegnato:
Sig.ra Silvia Zichella
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riconoscimento e variazioni (ex albo)
Ad associazioni pro-loco con i seguenti requisiti:
• lo statuto deve sancire un ordinamento interno a base democratica e determinare una organizzazione funzionale conforme alle norme del Libro I Titolo II Capo II del Codice Civile;
• le entrate per le quote associative e per contributi vari, nonché eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione.
Le associazioni pro-loco concorrono alla promozione dell’accoglienza turistica e cooperano con gli enti locali per:
• la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela, la valorizzazione delle risorse turistiche locali e la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
• la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.
Il riconoscimento delle associazioni pro-loco è effettuato dal Comune, subordinatamente alle seguenti condizioni:
• lo statuto dell’associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un’organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile;
• le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell’ente.
I passi da fare
1
Preparare documenti 2
Consegnare la domanda 3
Attendere conferma
Chi può richiederla
• Associazioni pro-loco con sede a Bibbiena e determinati requisiti
Documenti per l'iscrizione
• Modulo di richiesta
• Atto costitutivo e statuto
• Bilancio e documentazione sull'attività svolta nell’ultimo anno concluso
Documenti per le variazioni
• Modulo di comunicazione variazioni
• Atto costitutivo e statuto modificati
• Nominativi di chi ricopre le cariche
Tempi e iter
• Il riconoscimento avviene entro 60 giorni dalla domanda
Per richiedere il riconoscimento dell'associazione o per comunicare delle variazioni è necessario consegnare l'apposito modulo (scaricabile nella sezione Cosa serve) allo sportello Protocollo, oppure inviarlo tramite Pec o per raccomandata postale.
- Ufficio Protocollo: consegna a mano di tutta la documentazione. Aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- PEC: bibbiena@postacert.toscana.it
- Per posta: Comune di Bibbiena, Via Berni, 25 – Bibbiena
Per il riconoscimento e iscrizione
Modulo per il riconoscimento e allegati:
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Modulo di richiesta PDF |
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Modulo di richiesta RTF |
Copia del documento d'identità
Bilancio dell'ultimo anno concluso
Copia dell'atto costitutivo e dello statuto
Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative
Relazione e documentazione relativa all'attività svolta nell'ultimo anno concluso
Per le variazioni
Modulo per le variazioni e allegati:
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Modulo di variazione PDF |
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Modulo di variazione RTF |
Copia del documento d'identità
Nominativi di coloro che ricoprono le diverse cariche
Copia dell'atto costitutivo e dello statuto modificato
Relazione e documentazione relativa all'attività svolta nell'ultimo anno
Il riconoscimento dell'associazione ai sensi del Testo Unico sul Turismo (L.R. 61/2024). L’iscrizione di diritto nel registro regionale delle associazioni pro-loco, ai sensi dell’art. 2 comma 4, della L.R. 54/2025.
Il riconoscimento avviene entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Qualunque variazione dello statuto o dei nominativi in carica di un'associazione riconosciuta e iscritta nell'elenco comunale deve essere comunicata entro 30 giorni dall'approvazione della modifica.
Il Comune di Bibbiena dispone la cancellazione dell'associazione dall'elenco comunale, nel caso in cui:
- sia accertato che siano venute meno una o più condizioni necessarie all'iscrizione e l'associazione non provveda a ripristinarle entro 90 giorni;
- sia accertato che l'associazione non ha svolto alcuna delle attività indicate;
- avvenga lo scioglimento o estinzione dell'associazione.
- L.R. 31 dicembre 2024, n. 61 - D.P.G.R. 7 agosto 2018, n. 47/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 20/12/2016 n. 86